Contributi e agevolazioni sulla “casa energetica”

– 83 euro / mq di superficie utile, con un limite massimo di 5.000 euro, per immobili di nuova costruzione destinati a prima abitazione, aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 30% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192 / 05 a partire da gennaio 2010;
– 116 euro / mq di superficie utile, con un limite massimo di 7.000 euro, per immobili di nuova costruzione aventi valori di energia primaria per la climatizzazione invernale migliori di almeno il 50% rispetto ai valori definiti dal decreto Lgs. 192 / 05 a partire da gennaio 2010.
I due limiti di rendimento energetico imposti fanno ricadere tali tipi di immobili rispettivamente nella classe B e A fissate dal DM 26 giugno 2009. Gli importi del contributo di 83 e 116 euro corrispondono a circa il 50% dei maggiori costi di costruzione da sostenere per realizzare edifici con le prestazioni energetiche richieste dal decreto. Certificazione
Per le modalità di attestazione del raggiungimento della prestazione energetica, si fa riferimento alla certificazione basata sulle procedure del decreto Lgs. 192 / 05 sull’ efficienza energetica in edilizia, quindi quelle del DPR 59 / 2009 e del decreto attuativo del 26 giugno 2009 ”Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
Il decreto per l’ assegnazione degli incentivi, nel richiamare la certificazione energetica, richiede che quest’ ultima sia rilasciata da un ”soggetto accreditato”. È bene ricordare che ad oggi si è ancora in attesa del DPR attuativo del decreto Lgs. 192 / 05 riguardante l’ accreditamento dei certificatori e che quindi, per lo stesso, occorre riferirsi all’ Allegato III del decreto Lgs. 115 / 2008, dove sono indicate le caratteristiche professionali richieste ai soggetti che devono rilasciare la certificazione energetica.
Con il termine soggetto accreditato, il Ministero forse intendeva fissare un ulteriore requisito, ovvero che i soggetti oltre a possedere le caratteristiche professionali fissate dalla legge operino per enti di certificazione e / o di ispezione accreditati dall’ Ente unico di accreditamento nazionale (ACCREDIA).
Ulteriori requisiti per l’ accesso all’ incentivo
Poiché il decreto ha la finalità di incentivare l’ acquisto in tempi brevi di immobili ad alta prestazione energetica, già costruiti o in via di ultimazione, fissa due importanti requisiti:
– che il contributo sia concesso solo a nuovi acquirenti ovvero quelli che stipulano i preliminari di vendita non prima della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento del Ministero;
– che l’ acquisto venga perfezionato entro il 31 dicembre 2010.
Procedure per l’ ottenimento dell’ incentivo
È previsto che entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore prenoti il contributo presso il soggetto che ne gestirà l’ erogazione per conto dello Stato. Tale prenotazione sarà confermata in sede di stipula del contratto di compravendita al quale sarà allegato, unicamente al fine dell’ ottenimento del contributo, il certificato energetico in possesso del venditore. L’ atto deve contenere l’ indicazione del prezzo concordato di vendita dell’ immobile, decurtato delle spese di gestione della procedura relativa all’ ottenimento del contributo statale. Entro i 45 giorni successivi alla stipula, l’ acquirente dovrà inviare copia autentica dell’ atto notarile, completo degli estremi della registrazione, al soggetto che eroga il contributo. Potenziale mercato interessato I dati indicano un numero di circa 200.000 nuovi alloggi immessi sul mercato nel 2010, numero da considerare in sensibile diminuzione rispetto agli anni scorsi, a seguito della crisi che ha colpito l’ intero settore.
Circa l’ informazione sulla puntuale distribuzione degli immobili nelle varie classi energetiche previste dal decreto, non è ancora disponibile un dato attendibile, in quanto il decreto riguardante la certificazione energetica negli edifici risale al giugno scorso, quindi la documentazione di progetto degli edifici in fase di realizzazione non contiene ancora tale dato.
Peraltro, da stime sul territorio, si ritiene che saranno realizzati e messi sul mercato nel 2010 un numero compreso tra 20.000 e 30.000 nuovi alloggi rientranti nei livelli di prestazione energetica richiesti per godere degli incentivi. Pertanto il fondo stanziato per il contributo in questione dovrebbe essere sufficiente a soddisfare la richiesta di circa 10.000 / 11.000 bonus per nuove case, quindi meno della metà dei potenziali immobili incentivabili nel 2010.
Ulteriori considerazioni
Il provvedimento ha l’ obiettivo di stimolare la domanda a prendere le decisioni di investimento in un momento di forte incertezza e sostenere, quindi, le imprese del settore delle costruzioni a proseguire nei propri programmi di investimento in una fase di forte recessione.
Il provvedimento, inoltre, ha un forte contenuto di politica industriale in quanto indirizza la domanda verso prodotti di qualità e persegue gli obiettivi di risparmio energetico che il Governo si è impegnato a raggiungere.
È bene ricordare che migliorare l’ efficienza energetica è uno dei metodi più semplici per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e rafforzare la sostenibilità e la sicurezza degli approvvigionamenti, contribuendo nel contempo a promuovere lo sviluppo economico e l’ occupazione e a limitare i costi energetici per le famiglie e le imprese.
Risparmiare energia, dunque, è la strada più efficiente e più veloce per arginare i cambiamenti climatici ed i suoi effetti conseguenti.
Al settore dell’ edilizia, per il raggiungimento di questo obiettivo, è stato attribuito un ruolo rilevante. In questa sfida interessi ambientali e interessi economici trovano, più che in altre occasioni, una coincidenza di intenti che può, come già altri Paesi stanno facendo:
– promuovere innovazione,
– creare occupazione,
– dare vita a nuovi modi di produrre e consumare,
– salvaguardare l’ ambiente,
– rilanciare l’ economia e la crescita sostenibile
[ Fonte: Ance – tratto da Mondocasablog.com ]
La certificazione energetica degli edifici: un importante elemento di trasparenza per il mercato immobiliare

Tramite la certificazione energetica si attribuisce ad un immobile una classe energetica che va da G ad A+. Vengono in questo modo sintetizzate tutte le informazioni legate al rendimento energetico. In altre parole, la certificazione energetica permette di conoscere la qualità energetica dell’ edificio o dell’ unità immobiliare oggetto di compravendita o di locazione; introduce un importante elemento di trasparenza per il mercato immobiliare e promuove la conoscenza tra i cittadini della qualità energetica degli edifici. Inoltre, l’ efficienza energetica dell’ immobile risultante dalla certificazione energetica incide anche sul suo valore di mercato.La certificazione è obbligatoria in caso di trasferimento di immobili a titolo oneroso, dal 1 luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore ai 1000 mq; dal 1 luglio 2008 l’ obbligo è stato esteso anche agli edifici di superficie inferiore ai 1000 mq, ad eccezione delle singole unità immobiliari. Infine dal 1 luglio 2009 sarà obbligatoria anche per le singole unità immobiliari e non soltanto per gli immobili di nuova costruzione ma anche per gli edifici esistenti.
Una problematica di particolare importanza attiene alla sussistenza o meno dell’ obbligo di allegazione agli atti di compravendita della certificazione energetica. Ciò in quanto il predetto obbligo era previsto, a pena di nullità, dalla Dlgs. 192 / 2005 agli artt. 6 commi 3 – 4 e commi 8 – 9 dell’ art. 15, che sono stati abrogati dall’art. 35 D.L. 122 / 2008 convertito in legge. Il problema nasce dal fatto che in Piemonte la legge Regionale n. 13 / 2007 prevede, in caso di compravendita, l’ obbligo di allegazione a cura del venditore e, in caso di locazione, la messa a disposizione del predetto da parte del locatore.
Le sanzioni previste dalla legge regionale per il mancato rispetto di tali prescrizioni sono le seguenti: per il proprietario vi è una sanzione pecuniaria che va da 1.000,0 euro a 10.000,00 euro; per il conduttore da 500.00 euro a 5.000,00 euro. Ci si è chiesti pertanto, alla luce dell’ abrogazione della legge nazionale, se persista o meno tale obbligo. Sul punto, vi è un interessante parere del Consiglio Nazionale del Notariato che distingue il caso in cui vi sia una legge regionale come in Piemonte da quello in cui non vi sia.
Nel primo caso, il consiglio notarile invita i Notai alla massima prudenza ritenendo che gli stessi debbano seguire quanto disposto dalla legge regionale e quindi mantenere l’ obbligo di allegazione. Nelle regioni che non hanno legiferato il consiglio notarile ritiene che non sussistano ragioni che facciano sorgere in capo al Notaio l’ obbligo di richiedere l’ allegazione dell’ attestato di qualificazione energetica, né che l’ alienante documenti di averlo messo a disposizione dell’ acquirente.
[ Fonte: Avv. Stefania Varca – Ircat ]
Mattoni e dintorni: certificazione energetica e mercato immobiliare
Il documento non riporta solo i dati gestionali di consumo annuo, come nei rendiconti condominiali, ma una serie di informazioni di carattere costruttivo che sono molto utili a determinare il livello qualitativo del fabbricato e / o delle singole unità immobiliari. Informazioni molto utili per stabilire la qualità dell’ immobile, specie se correlate all’ aspetto estetico e al grado di finitura e di dotazioni dello stabile o della singola unità immobiliare, al livello di manutenzione delle strutture e dei singoli elementi costruttivi, alla collocazione nell’ ambito del contesto urbano e a tutti quei fattori che servono per poter redigere una corretta stima del valore di mercato.
La valutazione economica del più probabile valore di mercato per un immobile, in linea generale, viene effettuata mediante la determinazione della rendita annuale del bene, che è costituita dalla differenza fra il reddito lordo annuo prodotto e le spese sostenute per mantenerlo efficiente (costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, spese amministrative e gestionali, imposte, tasse, ipoteche, diminuzioni temporanee di rendita e quanto altro deve essere effettuato per mantenere l’ immobile efficiente e adatto alla destinazione d’ uso).
Considerato il quadro normativo generale in merito alle verifiche da effettuare in occasione di trasferimenti di immobili, si può affermare senza ombra di dubbio che il mediatore immobiliare ha assunto una notevole importanza, soprattutto come garante della regolarità del bene, pertanto è indispensabile che abbia competenze adeguate per fornire il giusto servizio al venditore e al compratore, ponendosi anche come soggetto super partes.
Per gli immobili in condominio è molto importante anche la verifica del contenuto del regolamento condominiale e l’ accertamento di eventuali servitù o altro che possano gravare sull’ immobile interessato. A queste verifiche devono essere aggiunte quelle sulla provenienza e titolarità dell’immobile da parte del venditore, nonché sulla situazione ipotecaria dello stesso che di solito sono effettuate dal notaio che redigerà il rogito.
Per rendere un corretto servizio l’ operatore immobiliare deve provvedere ad effettuare almeno tutte le verifiche tecniche prima della sottoscrizione del rogito, in modo che non vi siano motivi validi ad impedire la sua sottoscrizione nella transazione proprio davanti al notaio. L’ operatore immobiliare di oggi possiede una preparazione adeguata e in genere può disporre all’ interno della propria organizzazione immobiliare di professionalità adeguate, pertanto è in grado di procedere in modo idoneo alle suddette verifiche.
[ fonte: Mondocasablog.com ]