I nuovi immobili si cercano sul web grazie a Nuova-costruzione.it

[ Fonte: Staff di
www.nuova-costruzione.it ][ Fonte: Staff di
www.nuova-costruzione.it ]Documentazione da inviare telematicamente
1) All’ Enea, entro 90 giorni dalla fine lavori: scheda informativa dell’ intervento, redatta dal tecnico abilitato secondo lo schema riportato nell’ allegato E del decreto o nell’allegato F, se l’ intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’ installazione di pannelli solari. La scheda riporta i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spesa, dell’ edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’ importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
2) All’ Enea entro 90 giorni dalla fine lavori: Attestato di qualificazione energetica conforme allo schema riportato nell’ allegato A del decreto. L’ invio dell’ attestato non è necessario in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari.
3) All’ Agenzia delle Entrate: apposita comunicazione, ma solo in caso di prosecuzione di lavori iniziati nel 2009, nel 2010.
Casi dubbi
Le interpretazioni dell’ Agenzia e dell’ Enea hanno riguardato tra l’ altro il caso della sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti: non sono considerati tali caminetti, cucine economiche o stufe a legna. Si è poi esclusa la detrazione alle imprese per i quali gli immobili sono destinati alla vendita o alla locazione.
Non godono dell’ agevolazione anche gli interventi correlati ma non direttamente connessi al risparmio energetico (che possono al più godere della detrazione del 36%). Non agevolabili le spese per pannelli solari termici con funzione esclusiva di climatizzazione estiva né quelle per la sostituzione di porte con infissi coibentati.
Ammesse invece le opere di demolizione e fedele ricostruzione, che rientrano nella ristrutturazione edilizia. Se vi sono più edifici che però costituiscono catastalmente un’ unica unità, non ha rilievo la definizione catastale: la detrazione si può godere per ciascun edificio.
Introdotto il divieto di cumulo
Per le stesse spese affrontate è naturalmente impossibile chiedere sia la detrazione fiscale del 36% che quella del 55%. Tuttavia, in caso di opere che siano in parte di semplice recupero edilizio e in parte di risparmio energetico con gli standard di legge, la spesa relativa alle prime sarà detraibile con la percentuale minore e quella relativa alle seconde con quella maggiore. Ovviamente occorrerà affrontare due iter burocratici differenti ed evidenziare in fatture distinte le due spese, anche qualora sia la stessa impresa a fatturarle.
Con la risoluzione 7 luglio 2008, n. 283, l’ agenzia delle Entrate ha per esempio affrontato il caso di un contribuente che, per sostituire i caloriferi con pannelli radianti a pavimento, ha dovuto ovviamente demolire il pavimento preesistente, porne in opera una nuovo, accorciare gli infissi e così via. Tutte queste opere sulle strutture, secondo le Entrate, non hanno di per sé come scopo la riduzione dei consumi e perciò sono agevolabili solo ai sensi del 36%, mentre l’ impianto di riscaldamento a pannelli radianti lo è ai sensi del 55%.
Un discorso a parte è la cumulabilità del 55% con altri incentivi statali o locali. La detrazione non è applicabile ai pannelli fotovoltaici, per i quali opera già il cosiddetto conto energia. Lo stesso vale per le altre fonti rinnovabili, se agevolate per mezzo dei certificati verdi o tariffe omnicomprensive, per espressa disposizione delle norme che le regolano.
Delicato invece il discorso dei contributi regionali, provinciali o comunaliIl regolamento di applicazione del 55% consente il cumulo, anche se la circolare Entrate 31 / 05 / 2007 n. 36 (punto 8), ha chiarito che le somme ottenute a titolo di rimborso delle spese detratte fiscalmente in periodi d’ imposta precedenti, vanno assoggettate a tassazione separata.
In seguito, però, è entrato in vigore il Dlgs n. 115 / 2008 sull’ efficienza energetica che stabilisce, nell’ articolo 6, comma 3: “A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’ efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4″. A sua volta il comma 4 prevede un decreto che stabilisca, in certi casi particolari, limiti di cumulabilità. Non è però mai stato varato. Quindi la cumulabilità con i contributi locali era possibile fino al 2008. Ora non più.
[ Fonte: IlSole24ore ]